Manutenzione

Le possibilità di assistenza offerte dalla Mec Ascensori Srl sono molteplici e ci permettono di poter soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. Partendo dalle prestazioni richieste dalla normativa vigente, possiamo infatti costruire un pacchetto di assistenza completo e di facile lettura che si adatti perfettamente alle vostre esigenze e quelle dei vostri impianti.

Manutenzione ascensori: cosa prevede la normativa vigente

Ascensori, Manutenzione, Modernizzazione

Sommario:

  • Cosa prevede la normativa
  • Le visite di manutenzione ascensori
  • L’importanza del manutentore

Il tema della manutenzione ordinaria è uno degli aspetti fondamentali legati alla corretta gestione di un impianto di ascensione e di mobilità verticale. Ma che cosa prevede la normativa vigente in tal materia? Quali sono gli obblighi e le linee guida fornite dalla legge?

Per fare un po’ di chiarezza su questo aspetto, cominciamo con il ricordare che la norma di riferimento è l’art. 15 del dpr 162/99, il quale stabilisce l’obbligo – per il proprietario di un ascensore – di affidare la manutenzione dell’impianto a una persona che sia munita di un certificato di abilitazione o a una ditta specializzata. Ne deriva che è vietato effettuare la manutenzione dell’ascensore “fai-da-te”, o affidarla a persone che non siano in possesso delle opportune abilitazioni, riconosciute e individuate dalla legge.

Chiarito quanto precede, è anche opportuno ricordare che la legge prevede due distinte attività in carico a colui che ha la responsabilità della manutenzione dell’impianto.

La prima attività è rappresentata dalle visite di manutenzione preventiva, che il manutentore effettuerà per poter verificare il regolare funzionamento dei principali componenti dell’impianto, con particolare attenzione per le porte dei piani, per le serrature, per lo stato di conservazione delle funi. Con l’occasione, il manutentore effettuerà altresì le comuni operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti.

La seconda attività è invece costituita dalla verifica dell’integrità e dell’efficienza di tutti i dispositivi e di tutti i componenti da cui dipende la sicurezza dell’ascensore, come le funi o il paracadute. È per questa seconda attività che il legislatore ha fissato una frequenza minima da rispettare nei controlli (una volta ogni sei mesi): di contro, per le visite di manutenzione preventiva la legge non indica una frequenza precisa, poiché questa dipende dalle esigenze dell’impianto.

Per tali motivi, è opportuno cercare di condividere con il manutentore un calendario di visite, che sia ponderato non solamente sulla base di quanto previsto dalla legge come frequenza minima per le visite sull’integrità e sull’efficienza, bensì sia arricchito anche da visite di manutenzione preventiva il cui giusto numero dipenda dalle specifiche caratteristiche tecniche dell’impianto, dal suo stato di conservazione, dalle altre condizioni e dall’intensità di utilizzo.

Per identiche motivazioni, ricordiamo quanto sia importante che il manutentore, una volta che ha preso in carico la manutenzione di un impianto, proceda con lo svolgere un’accurata ispezione iniziale dello stesso al fine di valutarne lo stato di conservazione e le caratteristiche tecniche. Una volta che avrà effettuato una iniziale verifica delle condizioni di utilizzo, dovrà porre in essere un attento programma di manutenzione ascensori nel quale indicare il numero annuo delle visite di manutenzione preventiva, finalizzate a una corretta conservazione delle prestazioni dell’ascensore, tenendo presenti gli aspetti di cui sopra.